Guida · Rappresentanza
Serve un rappresentante per il marchio UE?
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Le imprese con sede fuori dallo Spazio economico europeo (SEE) devono farsi rappresentare davanti all’EUIPO in ogni procedura sul loro marchio UE, tranne il deposito della domanda (art. 119, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/1001). La regola vale per le imprese di qualunque Paese extra SEE: Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Canada, Svizzera, Australia. Possono rappresentarle solo gli avvocati abilitati nel SEE e i mandatari iscritti nell’elenco dell’EUIPO (art. 120). Le imprese italiane, che hanno sede nel SEE, non hanno questo obbligo.
Chi deve nominare un rappresentante?
Chiunque, persona fisica o società, non abbia nel SEE il domicilio, la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio. Il SEE comprende i 27 Stati membri dell’Unione più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Conta il luogo in cui il richiedente è stabilito, non la sua nazionalità né i Paesi in cui vende.
Alcuni casi frequenti:
- Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Turchia: il rappresentante è obbligatorio.
- Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 le imprese britanniche sono fuori dal SEE e devono nominare un rappresentante. I rappresentanti con sede nel Regno Unito non possono più agire davanti all’EUIPO.
- Svizzera: non fa parte del SEE, quindi anche le imprese svizzere devono nominare un rappresentante.
- Norvegia, Islanda e Liechtenstein: fanno parte del SEE, quindi il rappresentante non serve.
Quando serve il rappresentante?
Un’impresa extra SEE può depositare la domanda da sola. Da quel momento ogni procedura davanti all’Ufficio passa dal rappresentante, in particolare:
- i rilievi durante l’esame, quando l’Ufficio solleva un impedimento alla registrazione o un vizio formale;
- le opposizioni, sia quando un terzo si oppone alla vostra domanda, sia quando siete voi a opporvi a quella di un altro;
- le azioni di decadenza e di nullità;
- le iscrizioni di cessioni, licenze e cambi di denominazione o di indirizzo;
- i ricorsi alle commissioni di ricorso.
Secondo le linee guida dell’EUIPO, anche la domanda di rinnovo e la richiesta di consultazione dei fascicoli si possono presentare senza rappresentante.
Che cosa succede se non lo nominate?
Se la rappresentanza è obbligatoria e manca, l’Ufficio vi invita a nominare un rappresentante entro un termine. Se non lo fate, la domanda viene respinta. Dopo la nomina, l’Ufficio invia tutte le comunicazioni soltanto al rappresentante.
Chi può essere il vostro rappresentante?
L’art. 120 ammette due categorie. La prima sono gli avvocati abilitati in uno Stato del SEE, con domicilio professionale nel SEE e legittimati ad agire in materia di marchi in quello Stato. La seconda sono i mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’EUIPO. Un avvocato o un consulente con sede fuori dal SEE non può rappresentarvi davanti all’Ufficio, anche se ha preparato la vostra domanda.
C’è un’eccezione per i gruppi societari. Il dipendente di una società stabilita nel SEE può rappresentare anche altre società economicamente collegate, pur se hanno sede fuori dal SEE (art. 119, par. 3).
Come lavora AstroLegal?
Ogni pratica AstroLegal è seguita da un avvocato abilitato in uno Stato del SEE, indicato per nome nell’email che ricevete dopo la richiesta. Per i marchi UE già registrati, la rappresentanza davanti all’EUIPO è compresa in tutti e tre i piani annuali, da 290 € l’anno.
Per i marchi nuovi si parte da uno studio di preregistrabilità da 75 €, consegnato come parere firmato. Entro sette giorni lavorativi dal pagamento del preventivo prepariamo la domanda e ve la inviamo per l’approvazione e il pagamento delle tasse EUIPO. Poi la depositiamo.
Meno del 2% delle domande depositate da AstroLegal dal 2021 ha ricevuto un’opposizione. I risultati passati non garantiscono l’esito di una nuova domanda. Tutti i costi sono nella pagina Quanto costa un marchio UE.